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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“A.C. PICCHIA”


SEDE, COSTITUZIONE,

DURATA, OGGETTO SOCIALE.

ART. 1 – E’ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti,  l’associazione denominata “A.C. PICCHIA” con sede legale in Sezze, Via Della Resistenza n. 97 ed ha durata illimitata.

ART. 2 – L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui appresso

ART. 3 – L’Associazione ha come scopo ed attività istituzionale, in particolare, la promozione di attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri Soci. L’Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

a)   La messa in funzione di un proprio sito internet, quale luogo di relazione dei soci.

b) L’organizzazione di ogni iniziativa utile, compresi convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste, corsi di formazione, di perfezionamento, e di preparazione rivolte esclusivamente o in maniera prevalente ai propri Associati;

c)  La collaborazione e l’organizzazione di iniziative comuni con altri enti e associazioni;

d) La promozione e la gestione di iniziative e attività culturali, musicali, turistiche ricreative, sportive ed assistenziali atte a consentire una più elevata qualità della vita comprese opportunità di svago e riposo per i Soci; l’organizzazione di spettacoli, rassegne, mostre, saggi,  munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale;

e) La valorizzazione e lo sviluppo dell’aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

f) La promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta ai ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività sportive e formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi.

I SOCI

ART. 4 – L’ Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’adesione alla stessa è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

1)      soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;

2)      soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;

3)      soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea,  perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 5 L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed al versamento di una quota annuale di €. 20.00. Sulle domande di ammissione si pronuncia l’Assemblea dei soci, motivando qualsiasi decisione contraria.Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6 – La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso (vedi art. 242 c.c.).

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:

1)      per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

2)      per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

3)      quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;

4)      per indegnità;

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 7 – Sono Organi dell’Associazione:

1)      l’Assemblea dei soci;

2)      il Consiglio direttivo;

3)      il Presidente dell’Associazione;

4)      Il Vice-presidente;

5)      Il Segretario-economo;

6)      Il Collegio dei revisori dei conti;

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 8 – L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità  (vedi art. 20 c.c.).

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

1)      approva i bilanci consuntivo e preventivo;

2)      elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori  e del Collegio dei probiviri;

3)      delibera  gli eventuali regolamenti  interni e le sue variazioni;

4)      delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci;

5)      delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L’Assemblea straordinaria delibera:

1)      sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

2)      sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima  che siano trascorsi 30 ( ridotti a 15 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 9 – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).

ART. 10 –Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti  dei soci  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il  voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).

ART. 11 – Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 12 – Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.

Esso è formato da 3  membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Al Consiglio sono attribuite le seguenti funzioni:

1)      curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

2)      curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

3)      curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

4)      predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;

5)      predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

6)      provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

ART. 13 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

PATRIMONIO

ART. 14 – Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:

1)      da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;

2)      dai contributi dei propri soci;

3)      da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

SCIOGLIMENTO

ART. 15 – Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).

RINVIO

ART. 16 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto  si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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